Legge 12 marzo 1999, n. 68
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 – Supplemento Ordinario n. 57)
Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Art. 1.
(Collocamento dei disabili).
1.
La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e
della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si
applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap
intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell’invalidità civile in conformità alla tabella
indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie
invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo
23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della
classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
b) alle persone invalide
del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento,
accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle
disposizioni vigenti;
c) alle persone non vedenti o sordomute, di
cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26
maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;
d) alle persone
invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio
con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
2. Agli
effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che
sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore
ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si
intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita
o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
3. Restano
ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle
leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio
1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno
1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e
massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n.
686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della
riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e
le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’articolo 61 della
legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l’assunzione obbligatoria dei
sordomuti restano altresí ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e
7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L’accertamento delle
condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto
di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è
effettuato dalle commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo
e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro
centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1. Con il
medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per
l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza
dello stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri
adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica
della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e
malattia professionale, ai fini dell’accertamento delle condizioni di
disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione
rilasciata dall’INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1,
lettera d), l’accertamento delle condizioni di disabilità che danno
diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili
continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e
privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a
quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione,
abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale
eventuali disabilità.
Art. 2.
(Collocamento mirato).
1.
Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di
strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente
le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle
nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di
sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli
ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi
quotidiani di lavoro e di relazione.
Art. 3.
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).
1.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro
dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1
nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso
di nuove assunzioni.
3.
Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni
che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale,
dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa
esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e
svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di cui al comma 1 insorge
solo in caso di nuova assunzione.
4. Per i servizi di polizia,
della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei
disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
5. Gli
obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei
confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste
dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti
nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività
lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.
Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di
mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si
concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane
il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma
1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7.
Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti
ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni,
nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio
1994, n. 29.
Art. 4.
(Criteri di computo della quota di riserva).
1.
Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da
assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai
sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di
durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e
lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute
nell’articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.
3.
I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di
telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro atta a
procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario
normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all’articolo 11,
secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella
stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori
dell’azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il
telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di
riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento
delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non
possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se
hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60
per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede
giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non
costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi
possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a
mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi
hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti
lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui
all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili
con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria
di cui all’articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 1
del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si
applicano anche al personale militare e della protezione civile.
6.
Qualora si renda necessaria, ai fini dell’inserimento mirato, una
adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare,
con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività
presso la stessa azienda che effettua l’assunzione oppure affidarne lo
svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di
promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’articolo 115 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e
disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni
siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge
21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all’articolo 18
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle
attività di riqualificazione professionale e della corrispondente
assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale
di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
detratte le spese per l’assegno di incollocabilità previsto
dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di
cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramento
professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della legge 29
aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri
predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
“Conferenza unificata”.
Art. 5.
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, sentite
le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il
parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di
decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in
relazione all’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli
enti pubblici non economici, non consentono l’occupazione di lavoratori
disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto
determina altresí la misura della eventuale riduzione.
2. I
datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del
trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per
quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all’osservanza
dell’obbligo di cui all’articolo 3. Sono altresí esentati dal predetto
obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli
impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle
aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto.
3.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le
speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente
esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14 un
contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di
lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile
non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui
all’articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite
altresí le Commissioni parlamentari competenti per materia, che
esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono
disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli
obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro
concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
5.
In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di
cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a
titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su
base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al
comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di
cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di
cui all’articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità
relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo
regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 14, delle
somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro,
pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata
richiesta, ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori
aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello
prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di
lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per
i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in
riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.
Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 6.
(Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).
1.
Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati
“uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i servizi sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche
competenze loro attribuite, alla programmazione, all’attuazione, alla
verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti di
cui alla presente legge nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta
delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle
compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e
all’attuazione del collocamento mirato.
2. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “comparativamente più rappresentative”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nell’ambito di tale
organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed
esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi
individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 4 del presente decreto,
con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti
relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla
definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all’inserimento e
alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle
condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di
cui al comma 1”.
Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 7.
(Modalità delle assunzioni obbligatorie).
1.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 3 i datori
di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli
uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi
dell’articolo 11. Le richieste sono nominative per:
a) le
assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35
dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e
sociali e gli enti da essi promossi;
b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.
2.
I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a
quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 11 della presente legge. Per le
assunzioni di cui all’articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i
lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2,
della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti
della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei
posti messi a concorso.
3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano
dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema
creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla
presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base
nazionale.
Art. 8.
(Elenchi e graduatorie).
1.
Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate
e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità
lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dagli uffici
competenti; per ogni persona, l’organismo di cui all’articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall’articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le
capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché
la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche
dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al
collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma
alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici
competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili
che risultano disoccupati; l’elenco e la graduatoria sono pubblici e
vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi
che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le
prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della
perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di
cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di
valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della
graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall’atto
di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4.
5. I
lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria
acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda.
Art. 9.
(Richieste di avviamento).
1.
I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la
richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono
obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di
impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con
altra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano
lavoratori di qualifiche simili, secondo l’ordine di graduatoria e
previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le
modalità previste dall’articolo 12.
3. La richiesta di avviamento
al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici
competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei
datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su
richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all’articolo 11. I
datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente
comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 13.
5.
Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di
avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la
chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli
ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di
lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente
legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal
quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il
numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva
di cui all’articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata,
stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all’articolo 23, comma 1, la periodicità dell’invio dei
prospetti e può altresí disporre che i prospetti contengano altre
informazioni utili per l’applicazione della disciplina delle assunzioni
obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine
di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono
la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti
al pubblico.
7. Ove l’inserimento richieda misure particolari,
il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli
uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una
convenzione d’integrazione lavorativa di cui all’articolo 11, comma 4,
della presente legge.
8. Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione
del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione
provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici
competenti ed all’autorità giudiziaria.
Art. 10.
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).
1.
Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il
trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti
collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.
3.
Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative
variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che
venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il
proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può
chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per
verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere
utilizzato presso l’azienda. Qualora si riscontri una condizione di
aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo
e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con
la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia
accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del
lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del
rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale
periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli
accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell’atto di
indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4, della presente
legge, che valuta sentito anche l’organismo di cui all’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall’articolo 6 della presente legge. La richiesta di
accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non
costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto
di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili
adattamenti dell’organizzazione del lavoro, la predetta commissione
accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile
all’interno dell’azienda.
4. Il recesso di cui all’articolo 4,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per
riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato
nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono
annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il
numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore
alla quota di riserva prevista all’articolo 3 della presente legge.
5.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è
tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici
competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente
diritto all’avviamento obbligatorio.
6. La direzione provinciale
del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal
diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione
dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore
che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda
alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto
corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità
dichiarate all’atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette
liste.
Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11.
(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).
1.
Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici
competenti, sentito l’organismo di cui all’articolo 6,comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall’articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di
lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma
mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla
presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad
effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche
la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con
finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli
previsti dal contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova,
qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto,
non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3.
La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non
sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4.
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro
convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel
ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono
ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei
disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, nonché
con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di
cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con
gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6.
L’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’articolo 6 della presente
legge, può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di età e di durata
dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali
trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo
periodo del comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di
inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da
parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento
professionale e degli organismi di cui all’articolo 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro del
disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull’andamento del
percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa,
da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e
controllo.
Art. 12.
(Cooperative sociali).
1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti
agli obblighi di cui all’articolo 3, con le cooperative sociali di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti,
anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni
finalizzate all’inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 1 presso le cooperative sociali stesse,
ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di
lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni,
non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del
comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 6, non
possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro
occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei
lavoratori disabili da assumere ai sensi dell’articolo 3, se il datore
di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b) copertura dell’aliquota d’obbligo di cui all’articolo 3 attraverso l’assunzione di cui alla lettera a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il
libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi,
previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la
durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi,
prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l’ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad
affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al
comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente
alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1
di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all’inserimento
lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l’indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 11, comma 7.
4.
Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 e con le cooperative
sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni
finalizzate all’inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
Art. 13.
(Agevolazioni per le assunzioni).
1.
Attraverso le convenzioni di cui all’articolo 11, gli uffici competenti
possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi
presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4
del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la
durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed
assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base
alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori
con handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente
legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa
definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di
contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della
quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e
con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente
non impiegate;
b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per
cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che,
assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni
ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate
nella lettera a);
c) il rimborso forfettario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo
adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa
del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese
anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi
della presente legge, procedono all’assunzione di disabili.
3. Il
datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi
dell’articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1
la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata
all’assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi,
rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l’obbligo
di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con
l’INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a
carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al
presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per
il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per
l’anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000.
5.
Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la
prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
6.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per
l’anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono esserlo in
quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e
le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la
concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo
della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni
del presente articolo e ad una valutazione dell’adeguatezza delle
risorse finanziarie ivi previste.
Art. 14.
(Fondo regionale per l’occupazione dei disabili).
1.
Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei
disabili, di seguito denominato “Fondo”, da destinare al finanziamento
dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi
servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi
amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo
tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori,
dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati
gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di
lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di
fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano
attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera c);
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.
Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15.
(Sanzioni).
1.
Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli
obblighi di cui all’articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per
ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno
di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste
dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del
lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all’articolo
14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni
della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e
disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.
4.
Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di
assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1, per
ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause
imputabili al datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui
all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a
titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14, di
una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile
che risulta non occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 16.
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).
1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5,
comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il
pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A
tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento
delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere
in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili
che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere
assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3,
anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei
posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di
idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che
richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei
bandi di concorso per il pubblico impiego.
Art. 17.
(Obbligo di certificazione).
1.
Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione
con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente
alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici
competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente
legge, pena l’esclusione.
Art. 18.
(Disposizioni transitorie e finali).
1.
I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento
obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di
unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e
sono computati ai fini dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla
stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del diritto al
lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano
deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in
conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause,
nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi
per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26
dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota
di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e
privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto
percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 3,
commi 3, 4 e 6, e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e
privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le
assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all’articolo 7, comma
1. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di
attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i
soggetti di cui all’articolo 4, comma 5, che alla medesima data
risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici
competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui
all’articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le
disposizioni dell’articolo 4, comma 6.
Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome).
1.
Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla
presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 20.
(Regolamento di esecuzione).
1.
Entro centoventi giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1,
sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione,
aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano si conformano, nell’ambito delle rispettive
competenze, ai fini dell’attuazione delle disposizioni della presente
legge.
Art. 21.
(Relazione al Parlamento).
1.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro
il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di
attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni
annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro
stesso.
Art. 22.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
b) l’articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
c) l’articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
d) l’articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
e) l’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
f) l’articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
Art. 23.
(Entrata in vigore).
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6,
9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in
vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della
presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.