” Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate “
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999)
Art. 1.
1. All’articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, é aggiunto, in fine, il seguente comma:
” 6 -bis. Agli studenti handicappati iscritti all’università sono
garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche
attraverso le convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il
supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle
università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate
alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e
5 -bis dell’articolo 16″.
2. All’articolo 16 della 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 é sostituito dal seguente:
” 5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore
degli studenti handicappati é consentito per il superamento degli esami
universitari previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio
del servizio di tutorato di cui all’articolo 13, comma 6 -bis . É
consentito, altresí, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in
relazione alla tipologia di handicap , sia la possibilità di svolgere
prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato”.
3. All’articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 é aggiunto il seguente:
” 5 -bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un
docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio
e supporto di tutte le iniziative concernenti l’integrazione
nell’ambito dell’ateneo”.
Art. 2.
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire
10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse
specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si provvede mediante
corrispondente riduzione della proiezione per l’anno 1999 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, nonché, a decorrere dall’anno 2000, mediante finalizzazione di
apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle
università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) , della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.