LEGGE-QUADRO PER L’ASSISTENZA, L’INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.
Art. 1.
Finalità
1. La Repubblica:
a.
garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà
e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b.
previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo
sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia
possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della
collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e
patrimoniali;
c. persegue il recupero funzionale e
sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la
cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica
ed economica della persona handicappata;
d. predispone
interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona handicappata.
Art. 2.
Principi generali
1.
La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di
diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata.
essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della repubblica, ai
sensi dell’articolo 4 dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3.
Soggetti aventi diritto
1.
É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e
tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La
persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore
in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla
capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.
Art. 4.
Accertamento dell’handicap
1.
Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla
necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità
complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati
dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate
da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in
servizio presso le unità sanitarie locali.
Aggiornamento:
Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che ” qualora la
commissione medica di cui al presente articolo 4 , non si pronunci entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono
effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall’ articolo 33
della stessa legge, da un medico specialista nella patologia
denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui é
assistito l’interessato.
L’accertamento provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.
La
commissione medica di cui al presente articolo 4 deve pronunciarsi, in
ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo
articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della
domanda. “
Art. 5
Principi generali per i diritti della persona handicappata
1.
La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la
realizzazione dell’integrazione sociale sono perseguite attraverso i
seguenti obiettivi:
a. sviluppare la ricerca
scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica, sociale e tecnologica
anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni
pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il
consiglio nazionale delle ricerche (cnr), con i servizi sanitari e
sociali, considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se
coinvolti, soggetti partecipi e consapevoli della ricerca;
b. assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e
precoce delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c. garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e
riabilitativi, che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze
scientifiche e dalle tecniche attualmente disponibili, il mantenimento
della persona handicappata nell’ambiente familiare e sociale, la sua
integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d.
assicurare alla famiglia della persona handicappata un’informazione di
carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione
dell’evento, anche in relazione alle possibilità di recupero e di
integrazione della persona handicappata nella società;
e. assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi
sociosanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della
persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;
f. assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi
di maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per
evitare o constatare tempestivamente l’insorgenza della minorazione o
per ridurre e superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g. attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli
interventi rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della
persona handicappata, assicurando il coordinamento e l’integrazione con
gli altri servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di
cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h. garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato
sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o
familiare, strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi
strettamente necessari e per il periodo indispensabile, interventi
economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al
presente articolo;
i. promuovere, anche attraverso
l’apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di
informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e
per la cura degli handicap, la riabilitazione e l’inserimento sociale
di chi ne é colpito;
l. garantire il diritto alla scelta
dei servizi ritenuti più idonei anche al di fuori della circoscrizione
territoriale;
m. promuovere il superamento di ogni forma
di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l’attivazione
dei servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6.
Prevenzione e diagnosi precoce
1.
Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce
delle minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria
di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni.
2. Le regioni, conforme mente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a. l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione sulle
cause e sulle conseguenze dell’handicap, nonché sulla prevenzione in
fase preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo
neonatale e nelle varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che
svolgono tali funzioni;
b. l’effettuazione del parto con
particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente
e del nascituro;
c. l’individuazione e la rimozione,
negli ambienti di vita e di lavoro, dei fattori di rischio che possono
determinare malformazioni congenite e patologie invalidanti;
d. i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e
precoce per la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere
causa di handicap fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e. il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e
la terapia di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la
prevenzione delle loro conseguenze;
f. l’assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g. nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi
precoce delle malformazioni e l’obbligatorietà del controllo per
l’individuazione ed il tempestivo trattamento dell’ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. le modalità
dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate con atti di
indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell’articolo 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. con tali atti possono essere
individuate altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del
metabolismo alle quali estendere l’indagine per tutta la popolazione
neonatale;
h. un’attività di prevenzione permanente che
tuteli i bambini fin dalla nascita anche mediante il coordinamento con
gli operatori degli asili nido, delle scuole materne e dell’obbligo, per
accertare l’inesistenza o l’insorgenza di patologie e di cause
invalidanti e con controlli sul bambino entro l’ottavo giorno, al
trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due
anni dal compimento del primo anno di vita. é istituito a tal fine un
libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui all’articolo
27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, su cui sono riportati i
risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a
stabilire lo stato di salute del bambino;
i. gli
interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per
eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni
ambiente di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti
domestici.
3. Lo stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7.
Cura e riabilitazione
1.
La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano
con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate
tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e
agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la
famiglia e la comunità. a questo fine il servizio sanitario nazionale,
tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a. gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della
persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e
ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed
educativi a carattere diurno o residenziale di cui all’articolo 8, comma
1, lettera l);
b. la fornitura e la riparazione di
apparecchiature, attrezzature, protesie sussidi tecnici necessari per il
trattamento delle menomazioni.
2. Le regioni assicurano la
completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul
territorio, in italia e all’estero.
Art. 8.
Inserimento ed integrazione sociale
1. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
a. interventi di carattere socio-psicopedagogico, di assistenza
sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico
ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e
del nucleo familiare in cui é inserita;
b. servizi di
aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente
grave limitazione dell’autonomia personale;
c.
interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e
privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche
che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d. provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione
e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare
riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a
linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità
di personale appositamente qualificato, docente e non docente;
e. adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f. misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del
lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di
lavoro anche attraverso incentivi diversificati;
g.
provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto
pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h. affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i. organizzazione e sostegno di comunità -alloggio, case-famiglia e
analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire
la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata,
priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare,
naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l.
istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi
diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere
possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o
permanentemente handicappate, che abbiano assolto l’obbligo scolastico, e
le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di
integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi
sono definiti dal ministro della s anità, di concerto con il ministro
per gli affari sociali, sentita la conferenza permanente per i rapporti
tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
m. organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed
estendere l’attività educativa in continuità ed in coerenza con l’azione
della scuola.
Art. 9
Servizio di aiuto personale
1.
Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o
dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse
di bilancio, é diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave
limitazione dell’autonomia personale non superabile attraverso la
fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di
sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di
interpretariato per i cittadini non udenti.
2. Il servizio
di aiuto personale é integrato con gli altri servizi sanitari e
socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell’opera
aggiuntiva di:
a. coloro che hanno ottenuto il
riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai sensi della normativa
vigente, che ne facciano richiesta;
b. cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;
c. organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.
4.
Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la
disciplina dettata dall’articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
Art. 10. ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
1.
I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni,
le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle
competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse
di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e
scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel
rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184, comunità alloggio e centri socio-riabilitativi per persone
con handicap in situazione di gravità.
1. bis. Gli enti di
cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e
l’integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i
quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
2. Le
strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m)
del comma 1 dell’articolo 8 sono realizzate d’intesa con il gruppo di
lavoro per l’integrazione scolastica di cui all’articolo 15 e con gli
organi collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al
comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo
parere della regione sulla congruità dell’iniziativa rispetto ai
programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità
-alloggio e centri socio -riabilitativi per persone handicappate in
situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni,
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (ipab), società
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi
regionali.
4. Gli interventi di cui al comma 1 e 3 del
presente articolo possono essere realizzati anche mediante le
convenzioni di cui all’articolo 38.
5. Per la collocazione
topografica, l’organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e
i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una
costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative
dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6.
L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o
privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggi ed ai
centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di
destinazione almeno ventennale all’uso effettivo dell’immobile per gli
scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a
diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano
regolatore. il venir meno dell’uso effettivo per gli scopi di cui alla
presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della
originaria destinazione urbanistica dell’area.
Art. 11
Soggiorno all’estero per cure
1.
Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all’articolo 7 del
decreto del ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella
gazzetta ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di
altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il
soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi o
strutture collegate con il centro é equiparato a tutti gli effetti alla
degenza ospedaliera ed é rimborsabile nella misura prevista dalla
deroga.
2. La commissione centrale presso il ministero
della sanità di cui all’articolo 8 del decreto del ministro della sanità
3 novembre 1989, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 273 del 22
novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni collegati
agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati
con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale sono
disciplinate anche le modalità della corresponsione di acconti alle
famiglie.
Art. 12.
Diritto all’educazione e all’istruzione
1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato é garantito l’inserimento negli asili nido.
2.
É garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L’integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
4. L’esercizio del diritto all’educazione
non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap.
5.
All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed
all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della
formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei
genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante
operatore psico -pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal
ministro della pubblica istruzione. il profilo indica le caratteristiche
fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo
sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che
devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e
sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona
handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo
dinamico-funzionale iniziale seguono, con il concorso degli operatori
delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, verifiche
per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza
esercitata dall’ambiente scolastico.
7. I compiti
attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti
secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo
dinamico-funzionale é aggiornato a conclusione della scuola materna,
della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori
handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti
per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantire
l’educazione e l’istruzione scolastica. a tal fine il provveditore agli
studi, d’intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e
di riabilitazione, pubblici e privati, conve nzionati con i ministeri
della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni
staccate della scuola statale. a tali classi possono essere ammessi
anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in
situazioni di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della
frequenza della scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a
trenta giorni di lezione. la frequenza di tali classi, attestata
dall’autorità scolastica mediante una relazione sulle attività svolte
dai docenti in servizio presso il centro di degenza, é equiparata ad
ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono
iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle
divisioni pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono
essere perseguiti anche mediante l’ utilizzazione di personale in
possesso di specifica formazione psicopedagogica che abbia una
esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio
di un anno sotto la guida di personale esperto.
Aggiornamento:
Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che ” il presente art.12
comma 5 va interpretato nel senso che l’individuazione dell’alunno come
persona handicappata, necessaria per assicurare l’ esercizio del
diritto all’educazione, all’istruzione ed alla integrazione scolastica
di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge , non consiste
nell’accertamento previsto dall’articolo 4 della legge stessa, ma é
effettuata secondo i criteri stabiliti nell’atto di indirizzo e
coordinamento di cui al comma 7 dell’anzidetto articolo 12 . In attesa
dell’ adozione dell’atto di indirizzo e coordinamento, al fine di
garantire i necessari interventi di sostegno, all’individuazione
provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo,
ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio
presso l’unità sanita ria locale di residenza dell’alunno.
Art. 13.
Integrazione scolastica
1.
L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e
nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle
università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi 11
maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso:
a. la
programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre
attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. a tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali,
nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di
programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del ministro della pubblica istruzione, d’intesa con i ministri
per gli affari sociali e della sanità, sono fissati agli indirizzi per
la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono
finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati,
nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività
integrative extrascolastiche. negli accordi sono altresì previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai
fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b. la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante
convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza
pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale
didattico;
c. la programmazione da parte dell’università
di interventi adeguatisi al bisogno della persona sia alla peculiarità
del piano di studio individuale;
d. l’attribuzione, con
decreto del ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da
destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento
di studenti non udenti.
e. la sperimentazione di cui al
decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 419, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie
locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e
del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con
handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la
socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale
docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
3.
Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del
decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire
l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno
mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
4. I
posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un
rapporto almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione
e comunque entro i limiti delle disponibilità finanziarie all’uopo
preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella
scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività
didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di
cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del
profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo
individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano
alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli
di classe e dei collegi dei docenti.
6. bis. Agli studenti
handicappati iscritti all’università no garantiti sussidi tecnici e
didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui
alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di
tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del
proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di
cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 16.
Art. 14.
Modalità di attuazione dell’integrazione
1.
Il ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e
all’aggiornamento del personale docente per l’acquisizione di conoscenze
in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati, ai
sensi dell’articolo 26 del decreto del presidente della repubblica 23
agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il
ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di
cui all’articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. il ministro della
pubblica istruzione provvede altresì:
a.
all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima
classe della scuola secondaria di primo grado;
b.
all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il
criterio della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle
classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica
individualizzata;
c. a garantire la continuità educativa
fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore
ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona
handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il
completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del
diciottesimo anno di età;
e. nell’interesse dell’alunno,
con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di
cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del
presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del
consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza
ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle
scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della legge 19 novembre
1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante
all’insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative,
attinenti all’integrazione degli alunni handicappati, determinate ai
sensi dell’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. nel
diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4
deve essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi
all’attività didattica di sostegno per le discipline cui il diploma
stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione ha valore
abilitante anche per l’attività didattica di sostegno.
3.
La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell’articolo 3, comma
3, della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli
stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione delle tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi
attinenti all’integrazione scolastica degli alunni handicappati. il
diploma di laurea per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari
di cui all’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 del 1990
costituisce titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica
di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi,
individuati come obbligatori per la preparazione all’attività didattica
di sostegno, nell’ambito della tabella suddetta definita ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 341 del 1990.
4.
L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di
studio delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di
laurea di cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti
specializzati all’uopo convenzionati con le università, le quali
disciplinano le modalità di espletamento degli esami e i relativi
controlli. i docenti relatori dei corsi di specializzazione devono
essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di
specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione
dell’articolo 9 della citata legge n. 341 del 1990, relativamente alla
scuola di specializzazione si applicano le disposizioni di cui al
decreto del presidente della repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e
successive modificazioni, al decreto del presidente della repubblica 31
ottobre 1975, n. 970, e all’articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n.
270.
6. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti
privi dei prescritti titoli di specializzazione é consentita unicamente
qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati.
7.
Gli accordi di programma di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a),
possono prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il
personale delle scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti
locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.
Art. 15.
Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica
1.
Presso ogni ufficio scolastico provinciale é istituito un gruppo di
lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli
studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell’articolo 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive
modificazioni, due esperti designati dagli enti locali, due esperti
delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni
delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri
indicati dal ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di
lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo
didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono
costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti,
operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal
piano educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1
hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di
consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e
le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica
dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e
40, per l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi
individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente
all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4.
I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare
al ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta
regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della
relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40.
Art. 16.
Valutazione del rendimento e prove d’esame
1.
Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti é
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali
attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2.
Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3.
Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
4. Gli
alunni handicappati sostengono le p rove finalizzate alla valutazione
del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari
con l’uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento
individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti
handicappati é consentito per il superamento degli esami universitari
previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio del servizio
di tutorato di cui all’articolo 13, comma 6-bis. E’ consentito, altresì,
sia l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di
handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta
del servizio di tutorato specializzato.
5. bis. Le
università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato
dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di
tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo
Art. 17.
Formazione professionale
1.
Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo
comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge
21 dicembre 1978, n. 845, realizzano l’inserimento della persona
handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri
pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non
siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari
l’acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifica
nell’ambito delle attività del centro di formazione professionale
tenendo conto dell’orientamento emerso dai piani educativi
individualizzati realizzati durante l’iter scolastico. a tal fine
forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
2.
I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse
capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, é
inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3.
Nei centri di formazione professionale sono istituiti cors i per le
persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. i
corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi
siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati
all’addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli
enti di cui all’articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da
organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.
le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al
presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione
per le attività di formazione professionale di cui all’articolo 5 della
medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che
abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 é rilasciato un attestato
di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento
obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5.
Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate
dalla citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui
all’articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, é destinata ad
iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme
sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative
territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di
criteri e procedure fissati con decreto del ministro del lavoro e della
previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 18.
Integrazione lavorativa
1.
Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disciplinano l’istituzione e la tenuta dell’albo
regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di
servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni
di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e
l’integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:
a. avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o
natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II
del libro I del codice civile;
b. garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell’albo di cui al comma 1.
4.
I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province,
delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi
di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema
tipo approvato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il ministro della sanità e con il ministro per
gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 é condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38.
6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
a. a disciplinare le agevolazioni alle singole persone
handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l’avvio e lo
svolgimento di attività lavorative autonome;
b. a
disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di
lavoro anche ai fini dell’adattamento del posto di lavoro per
l’assunzione delle persone handicappate.
Art. 19.
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
1.
In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina del
collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni, devono intendersi applicabili
anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano
una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni
compatibili. ai fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della
persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale
dell’individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. la
capacità lavorativa é accertata dalle commissioni di cui all’articolo 4
della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno
specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche.
Art. 20.
Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni
1.
La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici
e per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e
nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo
specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al
concorso e all’esame per l’abilitazione alle professioni il candidato
specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21
Precedenza nell’assegnazione di sede
1.
La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due
terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza
della tabella a annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta
presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo,
ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Art. 22.
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
1.
Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non é richiesta la
certificazione di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23.
Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
1.
L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza
limitazione alcuna. il ministro della sanità con proprio decreto da
emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, definisce i protocolli per la concessione dell’idoneità alla
pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le
regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il comitato olimpico
nazionale italiano (coni) realizzano, in conformità alle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche,
ciascuno per gli impianti di propria competenza, l’accessibilità e la
fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte
delle persone handicappate.
3. Le concessioni demaniali per
gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio
1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle
persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i
loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi
del citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236.
5. Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui
all’articolo 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di
altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate é punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a
lire dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24. ( note )
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
1.
Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti
al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la
visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive
modificazioni, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla
legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento
approvato con decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978,
n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e
al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.
236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le
medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e
5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla
tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di
accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7 del
decreto del presidente della repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei
limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3.
Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1,
rese ai sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono
allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità
alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche a i sensi del comma 2 del presente
articolo.
4. Il rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia per le opere di cui al comma 1 é subordinato
alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. il sindaco, nel rilasciare
il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al
comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. a tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile
o all’intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma
di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel
caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di
cui all’articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
l’obbligo della dichiarazione del progettista, l’accertamento di
conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche spetta all’amministrazione competente, che dà
atto in sede di approvazione del progetto.
6. La richiesta
di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici o aperti
al pubblico é accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. il
rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità é condizionato
alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato
dell’immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni
vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. il progettista,
il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per
l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili. essi sono puniti con
l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8.
Il comitato per l’edilizia residenziale (cer), di cui all’articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di
finanziamento di cui all’articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41
del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere
di urbanizzazione e per interventi di recupero sia utilizzata per la
eliminazione delle barriere architettoniche negli insediamenti di
edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
9. I piani di cui
all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono
modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi
urbani, con partico lare riferimento all’individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori
acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in
modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
10.
Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la cassa
depositi e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui
con finalità di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento é
destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e
recupero in attuazione delle norme di cui al regolamento approvato con
decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11.
I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del
citato regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica
n. 384 del 1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive
modificazioni, e al citato decreto del ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. scaduto tale termine, le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del
presente articolo perdono efficacia.
Aggiornamento:
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535 convertito con L. 23 dicembre 1996, n.
647 ha disposto che ” le disposizioni di cui al suddetto comma si
applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995 “.
Art. 25.
Accesso alla informazione e alla comunicazione
1.
Il ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla
realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi
radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l’accesso all’informazione
radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di
decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante
l’adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All’atto di
rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione
di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a
favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di
programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di
decodificatori.
Art. 26. ( note )
Mobilità e trasporti collettivi
1.
Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono
gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità
di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I
comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di
bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate
non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
elaborano, nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di
adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone
handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di
programma ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. i
suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte
dai servizi di trasporto collettivo. fino alla completa attuazione dei
piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. i
piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni
sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
4.
Una quota non inferiore all’1 per cento dell’ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell’ente ferrovie dello stato é destinata agli
interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle
strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all’ente
medesimo, attraverso capitolati d’appalto formati sulla base
dell’articolo 20 del regolamento approvato con decreto del presidente
della repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dei
trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus
urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente
alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani
regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati
di cui al comma 5, il ministro dei trasporti predispone i capitolati
d’appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della
presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la
loro sostituzione.
Art. 27.
Trasporti individuali
1.
A favore dei titolari di patente di guida delle categorie a, b o c
speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali
contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida,
quale strumento protesico extra -tariffario, nella misura del 20 per
cento, a carico del bilancio dello stato.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole:
“, titolari di patente f” e dopo le parole: “capacità motorie,” sono aggiunte le seguenti: “anche prodotti in serie,”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, é inserito il seguente:
“2-bis. Il beneficio della riduzione dell’aliquota relativa all’imposta
sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l’invalido non
abbia conseguito la patente di guida delle categorie a, b o c speciali,
entro un anno dalla data dell’acquisto del veicolo. entro i successivi
tre mesi l’invalido provvede al versamento della differenza tra
l’imposta sul valore aggiunto pagata e l’imposta relativa all’aliquota
in vigore per il veicolo acquistato”.
4. Il comitato
tecnico di cui all’articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme
sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
presidente della repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito
dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, é integrato
da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate
nominati dal ministro dei trasporti su proposta del comitato di cui
all’articolo 41 della presente legge.
5. Le unità sanitarie
locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma
1, ad un apposito fondo, istituito presso il ministero della sanità, che
provvede ad erogare i contributi nei limiti dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 42.
Art. 28.
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
1.
I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone
handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in
concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.
2.
Il contrassegno di cui all’articolo 6 del regolamento approvato con
decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve
essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, é valido per
l’utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.
Art. 29.
Esercizio del diritto di voto
1.
In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i
servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori
handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2.
Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità
sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale,
garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di
medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e
dell’attestazione medica di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio
1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in
cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare
autonomamente il diritto di voto. l’accompagnatore deve essere iscritto
nelle liste elettorali. nessun elettore può esercitare la funzione di
accompagnatore per più di un handicappato. sul certificato elettorale
dell’accompagnatore é fatta apposita annotazione dal presidente del
seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
Art. 30.
Partecipazione
1.
Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei
diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione
che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31.
Riserva di alloggi
1.
All’articolo 3, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, é aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“r-bis) Dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la
concessione di contributi in conto capitale a comuni, istituti autonomi
case popolari, imprese, coopera tive o loro consorzi per la
realizzazione con tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di
edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o
acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti
figurano persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o
impedite capacità motorie”.
2. ( Abrogato )
3. ( Abrogato )
4. ( Abrogato )
Art. 32. ( Abrogato )
Art. 33. ( Modificato dall’art. 19 della Legge n. 53/2000 )
(L’articolo trova applicazione in tema di criteri e modalità per il conferimento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nell’amministrazione giudiziaria)
Agevolazioni
1. ( abrogato )
2.
I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3.
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità parente o
affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di
permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in
maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in
situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4.
Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all’articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge
n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il
familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che
assista con continuità un pare nte o un affine entro il terzo grado
handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata
maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei
permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere
trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
Aggiornamento:
Il d.l. 27 agosto 1993, n. 324 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 27 ottobre 1993, n. 423 ha disposto che ” le paro le hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile devono interpretarsi nel senso
che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All’onere
derivante dall’applicazione del presente comma, valutato in lire 30
miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
alla Presidenza del Consigliodei Ministri.”
Aggiornamento:
La l. 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. n. 121 relativo alla G.U.
28/12/1993, n. 303 ha stabilito con l’art. 3 che “i tre giorni di
permesso mensili di cui al comma 3 del presente articolo non sono
computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma
dell’articolo 37 del testo unico approvato con d.P.R. n. 3/1957 come
sostituito dal comma 37 del suindicato art. 3 l. n. 537/93”.
Art. 34.
Protesi e ausili tecnici
1.
Con decreto del ministro della sanità da emanare, sentito il consiglio
sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti
apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che
permettano di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico
o sensoriale.
Art. 35. ( note )
Ricovero del minore handicappato
1.
Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso
un istituto anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove
dall’istituto sia segnalato l’abbandono del minore, si applicano le
norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Art. 36.
Aggravamento delle sanzioni penali
1.
Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché
per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del
libro secondo del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20
febbraio 1958, n. 75, qualora l’offeso sia una persona handicappata la
pena é aumentata da un terzo alla metà.
2. Per i
procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 é ammessa la
costituzione di parte civile del difensore civico, nonché
dell’associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o
un suo familiare.
Art. 37.
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
1.
Il Ministro di grazia e giustizia, il ministro dell’interno e il
ministro della difesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,
disciplinano con proprio decreto le modalità di tutela della persona
handicappata, in relazione alle sue esigenze terapeutiche e di
comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza, nel corso dei
procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva e di
espiazione della pena.
Art. 38.
Convenzioni
1.
Per fornire i servizi di cui alla presente legge, i comuni, anche
consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle
strutture e dei servizi di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. possono inoltre avvalersi dell’opera di associazioni
riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private di assistenza
non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i
livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per
l’efficienza organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di
apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra
loro, le loro unioni, le comunità montane, rilevata la presenza di
associazioni in favore di persone handicappate, che intendano costituire
cooperative di servizi o comunità -alloggio o centri
socio-riabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che
consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma
1, lettere h), i) e l) dell’articolo 8, previo controllo
dell’adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto alle
necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
Art. 39.
Compiti delle regioni
1.
Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio, ad interventi sociali, educativoformativi e riabilitativi
nell’ambito del piano sanitario nazionale,di cui all’articolo 53 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della
programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo
-culturali.
2. Le regioni possono provvedere , sentite le
rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del
privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio:
a. a definire l’organizzazione
dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri
per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza dei
comuni;
b. a definire, mediante gli accordi di programma di
cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di
coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni
individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali,
sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi periferici
dell’amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la
messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari
all’attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente
svolta al loro interno;
c. a definire, in collaborazione con
le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità
organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del
personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;
d. a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui
all’articolo 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove
tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di
sussidi didattici e tecnici;
e. a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;
f. a disciplinare le modalità del controllo periodico degli
interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all’articolo 5,
per verificarne la rispondenza all’effettiva situazione di bisogno;
g. a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i criteri relativi all’istituzione e al
funzionamento dei servizi di aiuto personale;
h. ad effettuare
controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei
contributi di cui all’articolo 18, comma 6, per garantire la loro
effettiva finalizzazione all’integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
i. a promuovere programmi di formazione di
personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di
volontariato;
l. ad elaborare un consuntivo annuale analitico
delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche
da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono
alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle
regioni medesime.
l. bis) a programmare interventi di sostegno
alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi
realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di
particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante forme di
assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24
ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9,
all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di
emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1,
lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese
documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente
concordati;
l. ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il
diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente
e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o
più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili
tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla
persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati
per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle
prestazioni erogate e della loro efficacia.
Aggiornamento:
La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che “Per l’attuazione
delle misure previste dal comma 2, lettere l-bis) e l-ter) del presente
articolo 39, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l’anno 1998,
di lire 60 miliardi per l’anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere
dall’anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, della presente legge, tenuto conto del numero di persone con
handicap di particolare gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della
presente legge”.
Art. 40.
Compiti dei comuni
1.
I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali
attribuiscano loro la competenza attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa
regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27
della legge 8 giugno 1990, dando priorità agli interventi di
riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi
esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all’articolo 4
della citata legge n. 142 del 1990 disciplinano le modalità di
coordinamento degli interventi di cui al comma 1 con i servizi sociali,
sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell’ambito territoriale e
l’organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli
utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste
dallo statuto stesso.Tradurre
Art. 41
Competenze del ministro per gli affari sociali e costituzione del comitato nazionale per le politiche dell’handicap
1.
Il ministro per gli affari sociali coordina l’attività delle
amministrazioni dello stato competenti a realizzare gli obiettivi della
presente legge ed ha compiti di promozione di politiche di sostegno per
le persone handicappate e di verifica dell’attuazione della legislazione
vigente in materia.
2. I disegni di legge del governo
contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone
handicappate sono presentati previo concerto con il ministro per gli
affari sociali.il concerto con il ministro per gli affari sociali é
obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale
adotti in materia.
3. Per favorire l’assolvimento dei
compiti di cui al comma 1, é istituito presso la presidenza del
consiglio dei ministri il comitato nazionale per le politiche
dell’handicap.
4. Il comitato é composto dal ministro per
gli affari sociali, che lo presiede, dai ministri dell’interno, del
tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, nonché dai ministri per le riforme istituzionali e
gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie.
alle riunioni del comitato possono essere chiamati a partecipare altri
ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il
comitato é convocato almeno tre volte l’anno, di cui una prima della
presentazione al consiglio dei ministri del disegno di legge
finanziaria.
6. Il comitato si avvale di:
a. tre
assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano designati dalla conferenza dei presidenti delle
regioni e delle provincie autonome ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 16 dicembre 1989, n. 4/8;
b. tre rappresentanti
degli enti locali designati dall’associazione nazionale dei comuni
italiani (anci) e un rappresentante degli enti locali designato dalla
lega delle autonomie locali;
c. cinque esperti scelti fra i
membri degli enti e delle associazioni in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, che svolgano
attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle loro
famiglie;
d. tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
7. Il comitato si avvale dei sistemi informativi delle amministrazioni in esso rappresentate.
8.
Il ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno,
presenta una relazione al parlamento sui dati relativi allo stato di
attuazione delle politiche per l’handicap in italia, nonché sugli
indirizzi che saranno seguiti. a tal fine le amministrazioni dello
stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28
febbraio di ciascun anno, alla presidenza del consiglio dei ministri
tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati
dalla presente legge. nel primo anno di applicazione della presente
legge la relazione é presentata entro il 30 ottobre.
9. Il
comitato, nell’esercizio delle sue funzioni, é coadiuvato da una
commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei
ministeri dell’interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre
rappresentanti della presidenza del consiglio dei ministri di cui uno
del dipartimento per gli affari sociali, uno del dipartimento per gli
affari regionali, uno del dipartimento per la funzione pubblica. la
commissione é presieduta dal responsabile dell’ufficio per le
problematiche della famiglia, della terza età, dei disabili e degli
emarginati, del dipartimento per gli affari sociali.
Aggiornamenti:
La Corte costituzionale con la sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (in
G.U. 1 s. s. 4/11/1992, n. 46) ha dichiarato la illegittimità
costituzionale del sesto comma di questo articolo ” nella parte in cui,
con riguardo alla lettera a), prevede che il Comitato ” si avvale di”,
anziché ” é composto da””.
Aggiornamenti: Il
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto che “sono attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari
sociali le funzioni del soppresso Comitato nazionale per le politiche
dell’handicap di cui al presente articolo 41”.
Art. 41-bis ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap.
1.
Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
promuove indagini statistiche e conoscitive sull’handicap e convoca ogni
tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap alla
quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che
esplicano la loro attività nel campo dell’assistenza e della
integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale
conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare
eventuali correzioni alla legislazione vigente.
Aggiornamento: La
legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che “Per l’attuazione delle
misure previste dal presente articolo 41-bis, é autorizzata la spesa di
lire 6 miliardi per l’anno 1998 e di lire 46 miliardi per l’anno 1999”.
Art. 41-ter ( Modificato dalla L. n. 162/1998 )
Progetti sperimentali.
1.
Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti
sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli
10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per
la solidarietà sociale, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la
valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonchè i criteri
per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei
progetti di cui al presente articolo.
Aggiornamento:
La legge 21 maggio 1998, n. 162, ha disposto che “Per l’attuazione
delle misure previste dal presente articolo 41-ter, é autorizzata la
spesa di lire 6 miliardi per l’anno 1998 e di lire 46 miliardi per
l’anno 1999”.
Art. 42.
Copertura finanziaria
1.
Presso la presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento per gli
affari sociali, é istituito il fondo per l’integrazione degli interventi
regionali e delle provincie autonome in favore dei cittadini
handicappati.
2. Il ministro per gli affari sociali
provvede, sentito il comitato nazionale per le politiche dell’handicap
di cui all’articolo 41, alla ripartizione annuale del fondo tra le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione
al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di
applicazione della presente legge, il criterio della proporzionalità di
cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, approvati dal
comitato di cui all’articolo 41, sentita la conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone
handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni
di grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire i fondi
di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando
priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in
situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5.
Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni
ordine e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie
all’uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E’
autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l’anno 1992 e di lire 150
miliari a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le
seguenti finalità:
a. lire 2 miliardi e 300 milioni per l’integrazione delle commissioni di cui all’articolo 4;
b. lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all’estero per cure nei casi previsti dall’articolo 11;
c. lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all’articolo 12;
d. lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b);
e. lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b);
f. lire 1 miliardo e 600 milioni per l’attribuzione di incarichi a
interpreti per studenti non udenti nelle università di cui all’articolo
13, comma 1, lettera d);
g. lire 4 miliardi per l’avvio della sperimentazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e);
h. lire 19 miliardi per l’anno 1992 e lire 38 miliardi per l’anno
1993 per l’assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole
secondarie di secondo grado prevista dall’articolo 13, comma 4;
i. lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall’articolo 14;
l. lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all’articolo 15;
m. lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l’accesso ai
servizi radiotelevisivi e telefonici previsti all’articolo 25;
n. lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica
degli strumenti di guida ai sensi dell’articolo 27, comma 1;
o. lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le
agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall’articolo 33;
p. lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento del comitato e della commissione di cui all’articolo 41;
q. lire 42 miliardi e 512 milioni per l’anno 1992 e lire 53 miliardi
e 512 milioni a partire dall’anno 1993 per il finanziamento del fondo
per l’integrazione degli interventi regionali e delle province autonome
in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente
articolo.
7. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l’anno 1992 e a lire 150
miliardi a decorrere dall’anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del
tesoro per il 1922, all’uopo utilizzando l’accantonamento “provvedimenti
in favore di portatori di handicap”.
8. Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43.
Abrogazioni
1.
L’articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio
1928, n. 577, l’articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto
26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell’articolo 28,
della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.
Art. 44.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Fonte: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/agevolazioni_disabili/L_104.pdf