ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIFESA DEGLI INTERESSI DEI DIABETICI
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LEGGE 16 MARZO 1987 N°115 – G.U. n° 71 del 26/3/87
Art.1
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono,
nell’ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari
indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni
programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la
malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale.
1.- Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:
a)- alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica;
b)- al miglioramento delle modalità di cura dei cittadini diabetici;
c)- alla prevenzione delle complicanze;
d)- ad agevolare l’inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;
e)- ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche;
f)- a migliorare l’educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
g)- a favorire l’educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
h)- a provvedere alla preparazione ed all’aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi.
Art.2
1.-
Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia
diabetica e delle sue complicanze, i piani sanitari e gli altri
strumenti regionali di cui all’articolo 1 indicano alle unità sanitarie
locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di
indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 5 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito 1’Istituto superiore di sanità,
gli interventi operativi più idonei per:
a) – individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico;
b) – programmare gli interventi sanitari su tali fasce.
2.
– Per la realizzazione di tali interventi le unità sanitarie si
avvalgono dei servizi di diabetologia in coordinamento con i servizi
sanitari distrettuali e con i servizi di medicina scolastica.
3. –
II Ministro della sanità, sentito l’Istituto superiore di sanità,
presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo
stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema
di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai
problemi concernenti la prevenzione.
Art.3
Al
fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura le regioni, tramite
le unità sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai
cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui
al decreto del Ministro della sanità dell’ 8 febbraio 1982, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n. 46, anche altri eventuali
presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica
prescrizione e sia garantito il
diretto controllo dei servizi di diabetologia.
Art.4
1.
Ogni cittadino affetto da diabete mellito deve essere fornito di
tessera personale che attesta l’esistenza della malattia diabetica. II
modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno
stabilite dal Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge (nota l/a).
2. I cittadini
muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto, su
prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei presidi diagnostici e
terapeutici di cui all’articolo 3.
Art.5
1.
Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale,
nell’ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni
predispongono interventi per:
a) I’istituzione di servizi
specialistici diabetologici, secondo parametri che tengano conto della
necessità della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e
socio-economiche delle zone di utenza e dell’incidenza della malattia
diabetica nell’ambito regionale;
b) I’istituzione di servizi di
diabetologia pediatrica in numero pari ad uno per ogni regione, salvo
condizioni di maggiore necessità per le regioni a più alta popolazione.
La direzione di tali servizi e’ affidata a pediatri diabetologici;
c) I’istituzione di servizi di diabetologia a livello ospedaliero
nell’ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e
polispecialistico. Criteri di uniformità validi per tutto il territorio
nazionale relativamente a strutture e parametri organizzativi dei
servizi diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e
terapia, anche in armonia con i suggerimenti dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, sono stabiliti ai sensi
dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
3. I servizi di diabetologia svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;
b) prevenzione delle sue complicanze;
c) terapia in situazioni di particolare necessità clinica;
d) consulenza diabetologica con il medico di base e le altre strutture ove siano assistiti cittadini diabetici;
e) consulenza con divisioni e servizi ospedalieri in occasione dei ricoveri di cittadini diabetici;
f) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico;
g) collaborazione con le unità sanitarie locali per tutti i problemi di politica sanitaria riguardanti il diabete.
Art.6
1.
Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale,
nell’ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni
predispongono interventi per la opportuna preparazione del personale
operante nelle unità sanitarie locali sul tema del diabete mellito,
anche mediante la istituzione di corsi periodici di formazione ed
aggiornamento professionale, utilizzando a tal fine i servizi
diabetologici di cui all’articolo 5.
Art.7
1.
Nell’ambito della loro programmazione sanitaria le regioni promuovono
iniziative di educazione sanitaria, rivolte ai soggetti diabetici e
finalizzate al raggiungimento della autogestione della malattia
attraverso la loro collaborazione con i servizi socio-sanitari
territoriali.
2. Le regioni promuovono altresì iniziative di
educazione sanitaria sul tema della malattia diabetica rivolte alla
globalità della popolazione, utilizzando tra l’altro le strutture
scolastiche, sportive e socio-sanitarie territoriali.
Art.8
1.
La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce
motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la
iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di
attività sportive a carattere non agonistico e per l’accesso ai posti di
lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano
specifici, particolari requisiti attitudinali.
2. II certificato
di idoneità fisica per lo svolgimento di ATTIVITA’ sportive agonistiche
viene rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico
diabetologo curante o del medico responsabile dei servizi di cui
all’articolo 5, attestante lo stato di malattie diabetica compensata
nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del
soggetto diabetico.
3. II Ministro della sanità, sentito il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, indica, con proprio
decreto, altre forme morbose alle quali sono applicabili le disposizioni
di cui al comma 1.
Art.9
1.
Per il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 1, le unità
sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e dell’aiuto delle
associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti
dall’articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Art.10
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge valutato in
lire 6.400 milioni per l’anno 1987 ed in lire 8.800 milioni per ciascuno
degli anni 1988 e1989, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento di cui
alla voce disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete
mellito”.
2. II Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
dello Stato.
Roma il 16 marzo 1987.
Cossiga.
N.B.
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