{"id":314,"date":"2019-03-23T16:56:00","date_gmt":"2019-03-23T15:56:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.adgt.it\/wordpress\/?page_id=314"},"modified":"2019-03-23T18:13:22","modified_gmt":"2019-03-23T17:13:22","slug":"legge-12-marzo-1999-n-68","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.adgt.it\/wordpress\/documentazione\/normative\/legge-12-marzo-1999-n-68\/","title":{"rendered":"Legge 12 marzo 1999, n. 68"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"text-align:center\" class=\"has-medium-font-size wp-block-paragraph\"><strong>Legge 12 marzo 1999, n. 68<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\" style=\"text-align:center\"><em>&#8220;Norme per il diritto al lavoro dei disabili&#8221;<br>(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 &#8211; Supplemento Ordinario n. 57)<br><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capo I<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI<br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 1.<\/strong><br>(Collocamento dei disabili).<br><br>1.\n La presente legge ha come finalit\u00e0 la promozione dell&#8217;inserimento e \ndella integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del \nlavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si \napplica:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) alle persone in et\u00e0 lavorativa affette da \nminorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap \nintellettivo, che comportino una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa \nsuperiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il\n riconoscimento dell&#8217;invalidit\u00e0 civile in conformit\u00e0 alla tabella \nindicativa delle percentuali di invalidit\u00e0 per minorazioni e malattie \ninvalidanti approvata, ai sensi dell&#8217;articolo 2 del decreto legislativo \n23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanit\u00e0 sulla base della \nclassificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla \nOrganizzazione mondiale della sanit\u00e0;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) alle persone invalide \ndel lavoro con un grado di invalidit\u00e0 superiore al 33 per cento, \naccertata dall&#8217;Istituto nazionale per l&#8217;assicurazione contro gli \ninfortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle \ndisposizioni vigenti;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) alle persone non vedenti o sordomute, di\n cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26\n maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) alle persone\n invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio \ncon minorazioni ascritte dalla prima all&#8217;ottava categoria di cui alle \ntabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di \nguerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 \ndicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.<br><br>2. Agli \neffetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che \nsono colpiti da cecit\u00e0 assoluta o hanno un residuo visivo non superiore \nad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si \nintendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordit\u00e0 dalla nascita\n o prima dell&#8217;apprendimento della lingua parlata.<br><br>3. Restano \nferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle \nleggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio \n1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno \n1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e \nmassofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. \n686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della \nriabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e \nle norme per gli insegnanti non vedenti di cui all&#8217;articolo 61 della \nlegge 20 maggio 1982, n. 270. Per l&#8217;assunzione obbligatoria dei \nsordomuti restano altres\u00ed ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e\n 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.<br><br>4. L&#8217;accertamento delle \ncondizioni di disabilit\u00e0 di cui al presente articolo, che danno diritto \ndi accedere al sistema per l&#8217;inserimento lavorativo dei disabili, \u00e8 \neffettuato dalle commissioni di cui all&#8217;articolo 4 della legge 5 \nfebbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell&#8217;atto di indirizzo\n e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro\n centoventi giorni dalla data di cui all&#8217;articolo 23, comma 1. Con il \nmedesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalit\u00e0 per \nl&#8217;effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza \ndello stato invalidante.<br><br>5. In considerazione dei criteri \nadottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per \nl&#8217;assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le \nmalattie professionali, approvato con decreto del Presidente della \nRepubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica \ndella residua capacit\u00e0 lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e \nmalattia professionale, ai fini dell&#8217;accertamento delle condizioni di \ndisabilit\u00e0 \u00e8 ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione \nrilasciata dall&#8217;INAIL.<br><br>6. Per i soggetti di cui al comma 1, \nlettera d), l&#8217;accertamento delle condizioni di disabilit\u00e0 che danno \ndiritto di accedere al sistema per l&#8217;inserimento lavorativo dei disabili\n continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo \nunico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con \ndecreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e \nsuccessive modificazioni.<br><br>7. I datori di lavoro, pubblici e \nprivati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a \nquei soggetti che, non essendo disabili al momento dell&#8217;assunzione, \nabbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale \neventuali disabilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 2.<\/strong><br>(Collocamento mirato).<br><br>1.\n Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di \nstrumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente\n le persone con disabilit\u00e0 nelle loro capacit\u00e0 lavorative e di inserirle\n nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di \nsostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli \nambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi \nquotidiani di lavoro e di relazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 3.<\/strong><br>(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).<br><br>1.\n I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro \ndipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all&#8217;articolo 1 \nnella seguente misura:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano pi\u00f9 di 50 dipendenti;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.<br><br>2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l&#8217;obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso<br>di nuove assunzioni.<br><br>3.\n Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni\n che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidariet\u00e0 sociale,\n dell&#8217;assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa \nesclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e \nsvolgente funzioni amministrative e l&#8217;obbligo di cui al comma 1 insorge \nsolo in caso di nuova assunzione.<br><br>4. Per i servizi di polizia, \ndella protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei \ndisabili \u00e8 previsto nei soli servizi amministrativi.<br><br>5. Gli \nobblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei \nconfronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste \ndagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive \nmodificazioni, ovvero dall&#8217;articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,\n n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.\n 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti \nnella relativa richiesta di intervento, in proporzione all&#8217;attivit\u00e0 \nlavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. \nGli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di \nmobilit\u00e0 disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, \nn. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si \nconcluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane \nil diritto di precedenza all&#8217;assunzione previsto dall&#8217;articolo 8, comma \n1, della stessa legge.<br><br>6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.<br><br>7.\n Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti \nai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni,\n nonch\u00e9 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio \n1994, n. 29.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 4.<\/strong><br>(Criteri di computo della quota di riserva).<br><br>1.\n Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da \nassumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai\n sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di \ndurata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e \nlavoro, nonch\u00e9 i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a \ntempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute \nnell&#8217;articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, \ncome sostituito dall&#8217;articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.<br><br>2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unit\u00e0.<br><br>3.\n I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalit\u00e0 di\n telelavoro, ai quali l&#8217;imprenditore affida una quantit\u00e0 di lavoro atta a\n procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all&#8217;orario \nnormale di lavoro in conformit\u00e0 alla disciplina di cui all&#8217;articolo 11, \nsecondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella \nstabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori \ndell&#8217;azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il \ntelelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di \nriserva.<br><br>4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento \ndelle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non \npossono essere computati nella quota di riserva di cui all&#8217;articolo 3 se\n hanno subito una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa inferiore al 60 \nper cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa \ndell&#8217;inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede \ngiurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del \nlavoro. Per i predetti lavoratori l&#8217;infortunio o la malattia non \ncostituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi \npossano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a \nmansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi \nhanno diritto alla conservazione del pi\u00f9 favorevole trattamento \ncorrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti \nlavoratori non sia possibile l&#8217;assegnazione a mansioni equivalenti o \ninferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui \nall&#8217;articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attivit\u00e0 compatibili \ncon le residue capacit\u00e0 lavorative, senza inserimento nella graduatoria \ndi cui all&#8217;articolo 8.<br><br>5. Le disposizioni di cui all&#8217;articolo 1 \ndel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si \napplicano anche al personale militare e della protezione civile.<br><br>6.\n Qualora si renda necessaria, ai fini dell&#8217;inserimento mirato, una \nadeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare,\n con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attivit\u00e0 \npresso la stessa azienda che effettua l&#8217;assunzione oppure affidarne lo \nsvolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di \npromozione, tutela e rappresentanza, di cui all&#8217;articolo 115 del decreto\n del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive \nmodificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e \ndisponibilit\u00e0, agli istituti di formazione che di tali associazioni \nsiano emanazione, purch\u00e9 in possesso dei requisiti previsti dalla legge \n21 dicembre 1978, n. 845, nonch\u00e9 ai soggetti di cui all&#8217;articolo 18 \ndella legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle \nattivit\u00e0 di riqualificazione professionale e della corrispondente \nassistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l&#8217;addizionale \ndi cui al primo comma dell&#8217;articolo 181 del testo unico approvato con \ndecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, \ndetratte le spese per l&#8217;assegno di incollocabilit\u00e0 previsto \ndall&#8217;articolo 180 dello stesso testo unico, per l&#8217;assegno speciale di \ncui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l&#8217;addestramento\n professionale dei lavoratori, di cui all&#8217;articolo 62 della legge 29 \naprile 1949, n. 264, \u00e8 attribuita alle regioni, secondo parametri \npredisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione\n economica, sentita la Conferenza unificata di cui all&#8217;articolo 8 del \ndecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata \n&#8220;Conferenza unificata&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 5.<\/strong><br>(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi).<br><br>1.\n Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro\n centoventi giorni dalla data di cui all&#8217;articolo 23, comma 1, sentite \nle Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il \nparere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di \ndecreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in\n relazione all&#8217;attivit\u00e0 svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli \nenti pubblici non economici, non consentono l&#8217;occupazione di lavoratori \ndisabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto \ndetermina altres\u00ed la misura della eventuale riduzione.<br><br>2. I \ndatori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del \ntrasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per \nquanto concerne il personale viaggiante e navigante, all&#8217;osservanza \ndell&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 3. Sono altres\u00ed esentati dal predetto \nobbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli \nimpianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle \naree operative di esercizio e regolarit\u00e0 dell&#8217;attivit\u00e0 di trasporto.<br><br>3.\n I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le \nspeciali condizioni della loro attivit\u00e0, non possono occupare l&#8217;intera \npercentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente \nesonerati dall&#8217;obbligo dell&#8217;assunzione, alla condizione che versino al \nFondo regionale per l&#8217;occupazione dei disabili di cui all&#8217;articolo 14 un\n contributo esonerativo per ciascuna unit\u00e0 non assunta, nella misura di \nlire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile \nnon occupato.<br><br>4. Con decreto del Ministro del lavoro e della \nprevidenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui\n all&#8217;articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite \naltres\u00ed le Commissioni parlamentari competenti per materia, che \nesprimono il loro parere con le modalit\u00e0 di cui al comma 1, sono \ndisciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli \nobblighi occupazionali, nonch\u00e9 i criteri e le modalit\u00e0 per la loro \nconcessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.<br><br>5.\n In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di\n cui al presente articolo, la somma dovuta pu\u00f2 essere maggiorata, a \ntitolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su \nbase annua. La riscossione \u00e8 disciplinata secondo i criteri previsti al \ncomma 7.<br><br>6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di \ncui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del \nMinistro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza \nunificata.<br><br>7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di \ncui all&#8217;articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalit\u00e0 \nrelativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo \nregionale per l&#8217;occupazione dei disabili di cui all&#8217;articolo 14, delle \nsomme di cui al presente articolo.<br><br>8. I datori di lavoro, \npubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata \nrichiesta, ad assumere in un&#8217;unit\u00e0 produttiva un numero di lavoratori \naventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello \nprescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di \nlavoratori assunti in altre unit\u00e0 produttive della medesima regione. Per\n i datori di lavoro privati la compensazione pu\u00f2 essere operata in \nriferimento ad unit\u00e0 produttive ubicate in regioni diverse.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capo II<br><br>SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO<br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 6.<\/strong><br>(Servizi per l&#8217;inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).<br><br>1.\n Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell&#8217;articolo 4 del \ndecreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati \n&#8220;uffici competenti&#8221;, provvedono, in raccordo con i servizi sociali, \nsanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche \ncompetenze loro attribuite, alla programmazione, all&#8217;attuazione, alla \nverifica degli interventi volti a favorire l&#8217;inserimento dei soggetti di\n cui alla presente legge nonch\u00e9 all&#8217;avviamento lavorativo, alla tenuta \ndelle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle \ncompensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e \nall&#8217;attuazione del collocamento mirato.<br><br>2. All&#8217;articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) le parole: &#8220;maggiormente rappresentative&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;comparativamente pi\u00f9 rappresentative&#8221;;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: &#8220;Nell&#8217;ambito di tale \norganismo \u00e8 previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed \nesperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi \nindividuati dalle regioni ai sensi dell&#8217;articolo 4 del presente decreto,\n con particolare riferimento alla materia delle inabilit\u00e0, con compiti \nrelativi alla valutazione delle residue capacit\u00e0 lavorative, alla \ndefinizione degli strumenti e delle prestazioni atti all&#8217;inserimento e \nalla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle \ncondizioni di inabilit\u00e0. Agli oneri per il funzionamento del comitato \ntecnico si provvede mediante corrispondente riduzione \ndell&#8217;autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di \ncui al comma 1&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capo III<br><br>AVVIAMENTO AL LAVORO<br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 7.<\/strong><br>(Modalit\u00e0 delle assunzioni obbligatorie).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1.\n Ai fini dell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo previsto dall&#8217;articolo 3 i datori\n di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli \nuffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi \ndell&#8217;articolo 11. Le richieste sono nominative per:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) le \nassunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 \ndipendenti, nonch\u00e9 i partiti politici, le organizzazioni sindacali e \nsociali e gli enti da essi promossi;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano pi\u00f9 di 50 dipendenti.<br><br>2.\n I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformit\u00e0 a \nquanto previsto dall&#8217;articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 \nfebbraio 1993, n. 29, come modificato dall&#8217;articolo 22, comma 1, del \ndecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l&#8217;applicazione delle \ndisposizioni di cui all&#8217;articolo 11 della presente legge. Per le \nassunzioni di cui all&#8217;articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto \ndecreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i \nlavoratori disabili iscritti nell&#8217;elenco di cui all&#8217;articolo 8, comma 2,\n della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti \ndella complessiva quota d&#8217;obbligo e fino al cinquanta per cento dei \nposti messi a concorso.<br><br>3. La Banca d&#8217;Italia e l&#8217;Ufficio italiano\n dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema \ncreditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla\n presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base \nnazionale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 8.<\/strong><br>(Elenchi e graduatorie).<br><br>1.\n Le persone di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 1, che risultano disoccupate\n e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacit\u00e0 \nlavorative, si iscrivono nell&#8217;apposito elenco tenuto dagli uffici \ncompetenti; per ogni persona, l&#8217;organismo di cui all&#8217;articolo 6, comma \n3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato \ndall&#8217;articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le \ncapacit\u00e0 lavorative, le abilit\u00e0, le competenze e le inclinazioni, nonch\u00e9\n la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche \ndei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l&#8217;incontro tra \ndomanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al \ncollocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma \nalle dipendenze dei datori di lavoro.<br><br>2. Presso gli uffici \ncompetenti \u00e8 istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili \nche risultano disoccupati; l&#8217;elenco e la graduatoria sono pubblici e \nvengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi \nche concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le \nprestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della \nperdita della capacit\u00e0 lavorativa.<br><br>3. Gli elenchi e le schede di \ncui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui \nagli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive \nmodificazioni.<br><br>4. Le regioni definiscono le modalit\u00e0 di \nvalutazione degli elementi che concorrono alla formazione della \ngraduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall&#8217;atto \ndi indirizzo e coordinamento di cui all&#8217;articolo 1, comma 4.<br><br>5. I\n lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per \ngiustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria \nacquisita all&#8217;atto dell&#8217;inserimento nell&#8217;azienda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 9.<\/strong><br>(Richieste di avviamento).<br><br>1.\n I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la \nrichiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono \nobbligati all&#8217;assunzione dei lavoratori disabili.<br><br>2. In caso di \nimpossibilit\u00e0 di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con \naltra concordata con il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano \nlavoratori di qualifiche simili, secondo l&#8217;ordine di graduatoria e \nprevio addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le \nmodalit\u00e0 previste dall&#8217;articolo 12.<br><br>3. La richiesta di avviamento\n al lavoro si intende presentata anche attraverso l&#8217;invio agli uffici \ncompetenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei \ndatori di lavoro.<br><br>4. I disabili psichici vengono avviati su \nrichiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all&#8217;articolo 11. I \ndatori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente \ncomma hanno diritto alle agevolazioni di cui all&#8217;articolo 13.<br><br>5. \nGli uffici competenti possono determinare procedure e modalit\u00e0 di \navviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria \nlimitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la \nchiamata per avviso pubblico pu\u00f2 essere definita anche per singoli \nambiti territoriali e per specifici settori.<br><br>6. I datori di \nlavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente \nlegge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal \nquale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il \nnumero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva\n di cui all&#8217;articolo 3, nonch\u00e9 i posti di lavoro e le mansioni \ndisponibili per i lavoratori di cui all&#8217;articolo 1. Il Ministro del \nlavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, \nstabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla\n data di cui all&#8217;articolo 23, comma 1, la periodicit\u00e0 dell&#8217;invio dei \nprospetti e pu\u00f2 altres\u00ed disporre che i prospetti contengano altre \ninformazioni utili per l&#8217;applicazione della disciplina delle assunzioni \nobbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine \ndi rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti \namministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono \nla loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti\n al pubblico.<br><br>7. Ove l&#8217;inserimento richieda misure particolari, \nil datore di lavoro pu\u00f2 fare richiesta di collocamento mirato agli \nuffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 \nfebbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una \nconvenzione d&#8217;integrazione lavorativa di cui all&#8217;articolo 11, comma 4, \ndella presente legge.<br><br>8. Qualora l&#8217;azienda rifiuti l&#8217;assunzione \ndel lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione \nprovinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici \ncompetenti ed all&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 10.<\/strong><br>(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti).<br><br>1.\n Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il \ntrattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti \ncollettivi.<br><br>2. Il datore di lavoro non pu\u00f2 chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.<br><br>3.\n Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative \nvariazioni dell&#8217;organizzazione del lavoro, il disabile pu\u00f2 chiedere che \nvenga accertata la compatibilit\u00e0 delle mansioni a lui affidate con il \nproprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro pu\u00f2 \nchiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per \nverificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere\n utilizzato presso l&#8217;azienda. Qualora si riscontri una condizione di \naggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall&#8217;atto di indirizzo\n e coordinamento di cui all&#8217;articolo 1, comma 4, sia incompatibile con \nla prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0 lavorativa, o tale incompatibilit\u00e0 sia \naccertata con riferimento alla variazione dell&#8217;organizzazione del \nlavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del \nrapporto di lavoro fino a che l&#8217;incompatibilit\u00e0 persista. Durante tale \nperiodo il lavoratore pu\u00f2 essere impiegato in tirocinio formativo. Gli \naccertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all&#8217;articolo 4 \ndella legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell&#8217;atto di \nindirizzo e coordinamento di cui all&#8217;articolo 1, comma 4, della presente\n legge, che valuta sentito anche l&#8217;organismo di cui all&#8217;articolo 6, \ncomma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come \nmodificato dall&#8217;articolo 6 della presente legge. La richiesta di \naccertamento e il periodo necessario per il suo compimento non \ncostituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto \ndi lavoro pu\u00f2 essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili\n adattamenti dell&#8217;organizzazione del lavoro, la predetta commissione \naccerti la definitiva impossibilit\u00e0 di reinserire il disabile \nall&#8217;interno dell&#8217;azienda.<br><br>4. Il recesso di cui all&#8217;articolo 4, \ncomma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per\n riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato \nnei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono \nannullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il \nnumero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore\n alla quota di riserva prevista all&#8217;articolo 3 della presente legge.<br><br>5.\n In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro \u00e8 \ntenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici \ncompetenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente \ndiritto all&#8217;avviamento obbligatorio.<br><br>6. La direzione provinciale \ndel lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal \ndiritto all&#8217;indennit\u00e0 di disoccupazione ordinaria e la cancellazione \ndalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore \nche per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda \nalla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto \ncorrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilit\u00e0 \ndichiarate all&#8217;atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette \nliste.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capo IV<br><br>CONVENZIONI E INCENTIVI<br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 11.<\/strong><br>(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa).<br><br>1.\n Al fine di favorire l&#8217;inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici \ncompetenti, sentito l&#8217;organismo di cui all&#8217;articolo 6,comma 3, del \ndecreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato \ndall&#8217;articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di\n lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma \nmirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla \npresente legge.<br><br>2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le \nmodalit\u00e0 delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad \neffettuare. Tra le modalit\u00e0 che possono essere convenute vi sono anche \nla facolt\u00e0 della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con \nfinalit\u00e0 formative o di orientamento, l&#8217;assunzione con contratto di \nlavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova pi\u00f9 ampi di quelli \nprevisti dal contratto collettivo, purch\u00e9 l&#8217;esito negativo della prova, \nqualora sia riferibile alla menomazione da cui \u00e8 affetto il soggetto, \nnon costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.<br><br>3. \nLa convenzione pu\u00f2 essere stipulata anche con datori di lavoro che non \nsono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.<br><br>4. \nGli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro \nconvenzioni di integrazione lavorativa per l&#8217;avviamento di disabili che \npresentino particolari caratteristiche e difficolt\u00e0 di inserimento nel \nciclo lavorativo ordinario.<br><br>5. Gli uffici competenti promuovono \ned attuano ogni iniziativa utile a favorire l&#8217;inserimento lavorativo dei\n disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui\n all&#8217;articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. \n381, e con i consorzi di cui all&#8217;articolo 8 della stessa legge, nonch\u00e9 \ncon le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di\n cui all&#8217;articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con \ngli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, \nn. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a \ncontribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.<br><br>6.\n L&#8217;organismo di cui all&#8217;articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 \ndicembre 1997, n. 469, come modificato dall&#8217;articolo 6 della presente \nlegge, pu\u00f2 proporre l&#8217;adozione di deroghe ai limiti di et\u00e0 e di durata \ndei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali \ntrovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo \nperiodo del comma 6 dell&#8217;articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, \nn. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. \n451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di \ninserimento mirato.<br><br>7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:<br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalit\u00e0 del loro svolgimento;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da \nparte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento \nprofessionale e degli organismi di cui all&#8217;articolo 18 della legge 5 \nfebbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l&#8217;adattamento al lavoro del \ndisabile;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) prevedere verifiche periodiche sull&#8217;andamento del \npercorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, \nda parte degli enti pubblici incaricati delle attivit\u00e0 di sorveglianza e\n controllo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 12.<\/strong><br>(Cooperative sociali).<br><br>1.\n Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici \ncompetenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti \nagli obblighi di cui all&#8217;articolo 3, con le cooperative sociali di cui \nall&#8217;articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. \n381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti,\n anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni \nfinalizzate all&#8217;inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle \ncategorie di cui all&#8217;articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, \novvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di \nlavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, \nnon ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del \ncomitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell&#8217;articolo 6, non \npossono riguardare pi\u00f9 di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro\n occupa meno di 50 dipendenti, ovvero pi\u00f9 del 30 per cento dei \nlavoratori disabili da assumere ai sensi dell&#8217;articolo 3, se il datore \ndi lavoro occupa pi\u00f9 di 50 dipendenti.<br><br>2. La convenzione \u00e8 subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) copertura dell&#8217;aliquota d&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 3 attraverso l&#8217;assunzione di cui alla lettera a);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il \nlibero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, \nprevidenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la \ndurata della convenzione, che non pu\u00f2 eccedere i dodici mesi, \nprorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n &nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) l&#8217;ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad\n affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al \ncomma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente \nalla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1\n di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi \nnazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e \nassistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all&#8217;inserimento \nlavorativo dei disabili;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 3) l&#8217;indicazione del percorso formativo personalizzato.<br><br>3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell&#8217;articolo 11, comma 7.<br><br>4.\n Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati \nsoggetti agli obblighi di cui all&#8217;articolo 3 e con le cooperative \nsociali di cui all&#8217;articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 \nnovembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni \nfinalizzate all&#8217;inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 13.<\/strong><br>(Agevolazioni per le assunzioni).<br><br>1.\n Attraverso le convenzioni di cui all&#8217;articolo 11, gli uffici competenti\n possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi\n presentati e nei limiti delle disponibilit\u00e0 del Fondo di cui al comma 4\n del presente articolo:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) la fiscalizzazione totale, per la \ndurata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed \nassistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base \nalla presente legge, abbia una riduzione della capacit\u00e0 lavorativa \nsuperiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza \ncategoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in \nmateria di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente \ndella Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; \nla medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori \ncon handicap intellettivo e psichico, assunti in base alla presente \nlegge, indipendentemente dalle percentuali di invalidit\u00e0, previa \ndefinizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di\n contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della \nquota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e\n con indicazione delle modalit\u00e0 di utilizzo delle risorse eventualmente \nnon impiegate;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per \ncento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi \nprevidenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che,\n assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacit\u00e0\n lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni\n ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate \nnella lettera a);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) il rimborso forfettario parziale delle spese\n necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo \nadeguato alle possibilit\u00e0 operative dei disabili con riduzione della \ncapacit\u00e0 lavorativa superiore al 50 per cento o per l&#8217;apprestamento di \ntecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere \narchitettoniche che limitano in qualsiasi modo l&#8217;integrazione lavorativa\n del disabile.<br><br>2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese \nanche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi \ndella presente legge, procedono all&#8217;assunzione di disabili.<br><br>3. Il\n datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi \ndell&#8217;articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell&#8217;articolo 1\n la possibilit\u00e0 di svolgere attivit\u00e0 di tirocinio finalizzata \nall&#8217;assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, \nrinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l&#8217;obbligo\n di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i \ntirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con \nl&#8217;INAIL, e per la responsabilit\u00e0 civile. I relativi oneri sono posti a \ncarico del Fondo di cui al comma 4.<br><br>4. Per le finalit\u00e0 di cui al \npresente articolo \u00e8 istituito presso il Ministero del lavoro e della \nprevidenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per \nil cui finanziamento \u00e8 autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per \nl&#8217;anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall&#8217;anno 2000.<br><br>5. \nDopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la \nprosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.<br><br>6.\n Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per\n l&#8217;anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall&#8217;anno 2000, si \nprovvede mediante corrispondente utilizzo dell&#8217;autorizzazione di spesa \ndi cui all&#8217;articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. \n669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.\n Le somme non impegnate nell&#8217;esercizio di competenza possono esserlo in \nquelli successivi.<br><br>7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e \ndella programmazione economica \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri \ndecreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<br><br>8. Con decreto del\n Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro \ncentoventi giorni dalla data di cui all&#8217;articolo 23, comma 1, di \nconcerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione\n economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e \nle modalit\u00e0 per la ripartizione fra le regioni delle disponibilit\u00e0 del \nFondo di cui al comma 4, nonch\u00e9 la disciplina dei procedimenti per la \nconcessione delle agevolazioni di cui al comma 1.<br><br>9. Il Governo \ndella Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della \npresente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni\n del presente articolo e ad una valutazione dell&#8217;adeguatezza delle \nrisorse finanziarie ivi previste.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 14.<\/strong><br>(Fondo regionale per l&#8217;occupazione dei disabili).<br><br>1.\n Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l&#8217;occupazione dei \ndisabili, di seguito denominato &#8220;Fondo&#8221;, da destinare al finanziamento \ndei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi \nservizi.<br><br>2. Le modalit\u00e0 di funzionamento e gli organi \namministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo \ntale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, \ndei datori di lavoro e dei disabili.<br><br>3. Al Fondo sono destinati \ngli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative \npreviste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di \nlavoro ai sensi della presente legge, nonch\u00e9 il contributo di \nfondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.<br><br>4. Il Fondo eroga:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano \nattivit\u00e0 rivolta al sostegno e all&#8217;integrazione lavorativa dei disabili;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall&#8217;articolo 13, comma 1, lettera c);<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalit\u00e0 della presente legge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capo V<br><br>SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<br><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 15.<\/strong><br>(Sanzioni).<br><br>1.\n Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli\n obblighi di cui all&#8217;articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione \namministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per \nritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno\n di ulteriore ritardo.<br><br>2. Le sanzioni amministrative previste \ndalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del \nlavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all&#8217;articolo\n 14.<br><br>3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. \n241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni \ndella presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e \ndisciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.<br><br>4. \nTrascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l&#8217;obbligo di \nassumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all&#8217;articolo 1, per\n ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause \nimputabili al datore di lavoro, la quota dell&#8217;obbligo di cui \nall&#8217;articolo 3, il datore di lavoro stesso \u00e8 tenuto al versamento, a \ntitolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all&#8217;articolo 14, di \nuna somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile \nche risulta non occupato nella medesima giornata.<br><br>5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 16.<\/strong><br>(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).<br><br>1.\n Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, \ncomma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il \npubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A\n tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalit\u00e0 di svolgimento\n delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere \nin effettive condizioni di parit\u00e0 con gli altri.<br><br>2. I disabili \nche abbiano conseguito le idoneit\u00e0 nei concorsi pubblici possono essere \nassunti, ai fini dell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 3, \nanche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei \nposti ad essi riservati nel concorso.<br><br>3. Salvi i requisiti di \nidoneit\u00e0 specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che \nrichiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei \nbandi di concorso per il pubblico impiego.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 17.<\/strong><br>(Obbligo di certificazione).<br><br>1.\n Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per \nappalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione\n con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente\n alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di \nessere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei \ndisabili, nonch\u00e9 apposita certificazione rilasciata dagli uffici \ncompetenti dalla quale risulti l&#8217;ottemperanza alle norme della presente \nlegge, pena l&#8217;esclusione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 18.<\/strong><br>(Disposizioni transitorie e finali).<br><br>1.\n I soggetti gi\u00e0 assunti ai sensi delle norme sul collocamento \nobbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di \nunit\u00e0 da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e\n sono computati ai fini dell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo stabilito dalla \nstessa.<br><br>2. In attesa di una disciplina organica del diritto al \nlavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano \ndeceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in \nconseguenza dell&#8217;aggravarsi dell&#8217;invalidit\u00e0 riportata per tali cause, \nnonch\u00e9 dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi \nper causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani \nrimpatriati, il cui status \u00e8 riconosciuto ai sensi della legge 26 \ndicembre 1981, n. 763, \u00e8 attribuita in favore di tali soggetti una quota\n di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e \nprivati che occupano pi\u00f9 di cinquanta dipendenti, pari a un punto \npercentuale e determinata secondo la disciplina di cui all&#8217;articolo 3, \ncommi 3, 4 e 6, e all&#8217;articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. \nLa predetta quota \u00e8 pari ad un&#8217;unit\u00e0 per i datori di lavoro, pubblici e \nprivati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le \nassunzioni sono effettuate con le modalit\u00e0 di cui all&#8217;articolo 7, comma \n1. Il regolamento di cui all&#8217;articolo 20 stabilisce le relative norme di\n attuazione.<br><br>3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere \ndalla data di cui all&#8217;articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i\n soggetti di cui all&#8217;articolo 4, comma 5, che alla medesima data \nrisultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e\n successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici \ncompetenti senza necessit\u00e0 di inserimento nella graduatoria di cui \nall&#8217;articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le \ndisposizioni dell&#8217;articolo 4, comma 6.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 19.<\/strong><br>(Regioni a statuto speciale e province autonome).<br><br>1.\n Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla \npresente legge delle regioni a statuto speciale e delle province \nautonome di Trento e di Bolzano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 20.<\/strong><br>(Regolamento di esecuzione).<br><br>1.\n Entro centoventi giorni dalla data di cui all&#8217;articolo 23, comma 1, \nsono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, \naventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di \nTrento e di Bolzano si conformano, nell&#8217;ambito delle rispettive \ncompetenze, ai fini dell&#8217;attuazione delle disposizioni della presente \nlegge.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 21.<\/strong><br>(Relazione al Parlamento).<br><br>1.\n Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro \nil 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di \nattuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni \nannualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro \nstesso.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 22.<\/strong><br>(Abrogazioni).<br><br>1. Sono abrogati:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) l&#8217;articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) l&#8217;articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) l&#8217;articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;\n e) l&#8217;articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, \nconvertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; f) l&#8217;articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 23.<\/strong><br>(Entrata in vigore).<br><br>1.\n Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, \n9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in \nvigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente \nlegge nella Gazzetta Ufficiale.<br><br>2. Le restanti disposizioni della\n presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della \nsua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fonte:<\/strong> <a href=\"http:\/\/www.parlamento.it\/parlam\/leggi\/99068l.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">http:\/\/www.parlamento.it\/parlam\/leggi\/99068l.htm<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Legge 12 marzo 1999, n. 68 &#8220;Norme per il diritto al lavoro dei disabili&#8221;(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 &#8211; Supplemento Ordinario n. 57) Capo I DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI Art. 1.(Collocamento dei disabili). 1. La presente legge ha come finalit\u00e0 la promozione dell&#8217;inserimento e della integrazione lavorativa delle persone<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.adgt.it\/wordpress\/documentazione\/normative\/legge-12-marzo-1999-n-68\/\" class=\"more-link\">Leggi tutto<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":14,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-314","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.adgt.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/314","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.adgt.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.adgt.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adgt.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adgt.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=314"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.adgt.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/314\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":315,"href":"https:\/\/www.adgt.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/314\/revisions\/315"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.adgt.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/14"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.adgt.it\/wordpress\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=314"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}